Il nostro Statuto
Dal nostro Statuto
In questa pagina è stata inserita una sintesi tratta dallo Statuto dell’Abfo.
Ciascun iscritto, o chiunque voglia iscriversi alla nostra associazione, può visionare la versione integrale dello Statuto.
Art.1 Costituzione
È costituita, in data 11.03.2005, con sede in Taranto, Viale Virgilio 35, l’associazione denominata “A.b.f.o. – Associazione benefica fulvio occhinegro” – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.
L’associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- è apolitica;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- L’associazione ha durata illimitata e potrà istituire sedi secondarie in Italia.
Art.2 Attività
1. L’associazione svolge le seguenti attività:
- beneficenza
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per soggetti bisognosi
- istruzione e formazione
- incontri, dibattiti, corsi, tavole rotonde su argomenti di carattere medico,scientifico o altro genere(…)
- tutela dei diritti civili e assistenza legale per soggetti bisognosi
- promozione e organizzazione di attività socioculturali, corsi di vario genere, incontri, seminari di studio, mostre, conferenze, visite guidate (…)
- ogni altra attività che non sia in contrasto con le normative vigenti in materia di onlus e con le leggi dello Stato italiano (…).
Art.5 Organi
1. Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei garanti.
(…)
Art.14 Risorse economiche
1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative dei soci;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
1. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato, presso un c/c intestato all’Associazione e al tesoriere.
2. Ogni operazione finanziaria di particolare rilevanza è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere..
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell’Associazione e arricchire il suo Patrimonio.
(…)
Art.16 Bilancio e/o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, il rendiconto e/o i bilanci preventivo e consuntivo (…)
2. Dal rendiconto e/o dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto e/o il bilancio devono coincidere con l’anno solare.